Sentenza 330/1997 (ECLI:IT:COST:1997:330)
Massima numero 23536
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/11/1997; Decisione del
10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 330/97. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI CONDANNA - TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULARE IMPUTAZIONE DI ULTERIORI E DIVERSI REATI (ARTT. 517 E 518 DEL C.P.P.) - INCOMPATIBILITA' DELLO STESSO GIUDICE PER IL CONSEGUENTE GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENTENZA N. 455/1994 - DIBATTIMENTO - PRETORE CHE, AVENDO GIA' GIUDICATO IL MEDESIMO FATTO IN ALTRO PROCEDIMENTO A CARICO DI ALTRI SOGGETTI, ABBIA TRASMESSO ALL'ESITO DI QUEST'ULTIMO GLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PER LE DETERMINAZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE DELL'INCOMPATIBILITA' A PROCEDERE AL DIBATTIMENTO - PRETESA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER SITUAZIONI ANALOGHE - PRETESA COMPRESSIONE DEI DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 330/97. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI CONDANNA - TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULARE IMPUTAZIONE DI ULTERIORI E DIVERSI REATI (ARTT. 517 E 518 DEL C.P.P.) - INCOMPATIBILITA' DELLO STESSO GIUDICE PER IL CONSEGUENTE GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENTENZA N. 455/1994 - DIBATTIMENTO - PRETORE CHE, AVENDO GIA' GIUDICATO IL MEDESIMO FATTO IN ALTRO PROCEDIMENTO A CARICO DI ALTRI SOGGETTI, ABBIA TRASMESSO ALL'ESITO DI QUEST'ULTIMO GLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO PER LE DETERMINAZIONI SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - MANCATA PREVISIONE DELL'INCOMPATIBILITA' A PROCEDERE AL DIBATTIMENTO - PRETESA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO PREVISTO PER SITUAZIONI ANALOGHE - PRETESA COMPRESSIONE DEI DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2 - in quanto non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio per il giudice che abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinche' questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo, ovvero per fatti anteriori a carico dello stesso imputato - in quanto tali fattispecie sono contemplate come causa di incompatibilita' dall'art. 34, comma 3, stesso codice, posto che il provvedimento di trasmissione degli atti si risolve in una vera e propria denuncia obbligatoria, che, costituendo attivita' di propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio, e che la considerazione di tale attivita' come fonte di incompatibilita' al giudizio e' coerente con un sistema processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. - S. n. 292/1992. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2 - in quanto non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio per il giudice che abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero affinche' questi assuma le proprie determinazioni in ordine al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di un terzo, ovvero per fatti anteriori a carico dello stesso imputato - in quanto tali fattispecie sono contemplate come causa di incompatibilita' dall'art. 34, comma 3, stesso codice, posto che il provvedimento di trasmissione degli atti si risolve in una vera e propria denuncia obbligatoria, che, costituendo attivita' di propulsione prodromica all'esercizio dell'azione penale, si colloca nell'orbita della funzione requirente in quanto strumentale al suo esercizio, e che la considerazione di tale attivita' come fonte di incompatibilita' al giudizio e' coerente con un sistema processuale ispirato alla necessaria distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti. - S. n. 292/1992. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte