Sentenza 331/1997 (ECLI:IT:COST:1997:331)
Massima numero 23537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/11/1997;  Decisione del  10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 331/97. PROCESSO PENALE - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE QUALE GIP ABBIA APPLICATO MISURA CAUTELARE CUSTODIALE A CARICO DEL CONCORRENTE NEL MEDESIMO REATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLE SENT. NN. 432/1995 E 131/1996 - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE ABBIA RIGETTATO LA RICHIESTA DI PENA CONCORDATA AVANZATA DA UN IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI ALTRI COIMPUTATI IN ORDINE ALLA MEDESIMA IMPUTAZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI NELLA SENT. N. 371/1996 - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. (nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzione di giudice del dibattimento per il g.i.p. che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per il medesimo reato; e nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. da un correo degli imputati sottoposti a suo giudizio per i medesimi reati), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. in quanto - posto che, quando il pregiudizio alla terzieta' del giudice provenga da funzioni da lui esercitate all'interno di un medesimo procedimento penale, il pregiudizio stesso e' ragionevolmente prevenibile con la tutela ripristinatoria rimessa all'iniziativa del giudice e delle parti mediante gli appositi strumenti dell'astensione e della ricusazione e con una tutela preventiva da attuarsi attraverso mezzi organizzativi in grado di assicurare uno svolgimento spontaneo del principio del giusto processo; che tale onere di organizzazione preventiva grava altresi' sull'amministrazione della giustizia penale nelle ipotesi in cui, in una vicenda processuale sostanzialmente unitaria pur trattandosi di procedimenti diversi, il pregiudizio derivi da una sentenza penale, dalla quale emerga un gia' maturato convincimento del giudice in ordine alla responsabilita' penale di una persona formalmente non imputato in quel processo; e che tali ipotesi costituiscono l'estremo limite di esigibilita' di una tutela organizzativa e preventiva, varcato il quale, nella varieta' delle relazioni che possono instaurarsi tra procedimenti distinti, e nella molteplicita' dei contenuti che i relativi atti sono suscettibili di assumere, si avrebbe una dilatazione enorme dei casi nei quali un pregiudizio potrebbe essere ravvisato e l'intera materia delle incompatibilita' dispersa in una casistica senza fine, diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione mediante atti di organizzazione preventiva - se la forza pregiudicante si sprigioni non da una sentenza, ma (come nei casi di specie) da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso (di custodia cautelare nei confronti di un correo ovvero di reiezione della richiesta di applicazione della pena), lo strumento di tutela non puo' essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art. 34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla salvaguardia della terzieta' del giudice. - S. nn. 371/1996, 306, 307 e 308/1997. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte