Ordinanza 332/1997 (ECLI:IT:COST:1997:332)
Massima numero 23548
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/11/1997;  Decisione del  10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 332/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE CHE ABBIA GIA' AVUTO COGNIZIONE PIENA IN MERITO ALLO STESSO FATTO IN ALTRO DIBATTIMENTO A CARICO DI DIVERSO IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' AD ESERCITARE LE FUNZIONI DI GIUDIZIO - OMESSA PREVISIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 76, 25 E 101 COST. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' PER INTERVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto la norma impugnata e' gia' stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 371 del 1996, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice che abbia gia' avuto cognizione piena del fatto in altro dibattimento a carico di altro soggetto (nella specie, il giudice rimettente aveva riferito di aver gia' assolto dal reato di omicidio colposo il conducente di un autoveicolo e di aver prospettato nella sentenza la responsabilita' per il medesimo fatto di un terzo, che, a seguito del rinvio a giudizio disposto dal p.m., si era trovato a dover giudicare), sollevata con riferimento agli artt. 3, 76, 25 e 101 Cost.. - S. n. 371/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte