Ordinanza 334/1997 (ECLI:IT:COST:1997:334)
Massima numero 23539
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  10/11/1997;  Decisione del  10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 334/97. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - PROCEDIMENTO PER REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - SOPRAVVENUTA SEPARAZIONE DEL PROCESSO PER TALUNO DEGLI ASSOCIATI - INCOMPATIBILITA' DEL GIUDICE DEL DIBATTIMENTO A GIUDICARE SU FATTI IN ORDINE AI QUALI SI E' GIA' PRONUNCIATO CON SENTENZA NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COIMPUTATI DEL MEDESIMO REATO - OMESSA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIESTA DI ESTENSIONE DEI PRINCIPI GIA' AFFERMATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENTENZA N. 371/1996 - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61 cod. proc. pen. 1930, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con sentenza nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altri concorrenti nei medesimi reati, in quanto l'incompatibilita' del giudice non puo' essere estesa a tutte le ipotesi in cui si procede separatamente nei confronti di diversi soggetti, concorrenti o meno nel reato, ma deve essere ragionevolmente circoscritta ai casi in cui, con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato, vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine alla responsabilita' penale di una persona formalmente estranea al processo. - S. nn. 186/1992, 439/1993, 371/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte