Ordinanza 335/1997 (ECLI:IT:COST:1997:335)
Massima numero 23540
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/11/1997; Decisione del
10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 335/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI UN COIMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COIMPUTATI DEGLI STESSI REATI - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D'EGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA', DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E DELLE NORME SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - SENTENZA N. 371 DEL 1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 335/97. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI UN COIMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COIMPUTATI DEGLI STESSI REATI - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI D'EGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA', DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E DELLE NORME SULLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - SENTENZA N. 371 DEL 1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Lagonegro) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma, 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte con sentenza n. 371/1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata. red.: A. Agro'
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Lagonegro) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma, 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di un imputato, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro imputato di reato strettamente connesso, sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte con sentenza n. 371/1996 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata. red.: A. Agro'
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte