Ordinanza 336/1997 (ECLI:IT:COST:1997:336)
Massima numero 23541
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/11/1997; Decisione del
10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 336/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI COIMPUTATI - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SENTENZA N. 371/1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 336/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE CHE ABBIA PRONUNCIATO SENTENZA NEL GIUDIZIO DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEI CONFRONTI DI COIMPUTATI - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEGLI ALTRI COIMPUTATI DELLO STESSO REATO - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - SENTENZA N. 371/1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Bari) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati, promossa in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Infatti successivamente alla sua proposizione la Corte, con sentenza n. 371/1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata. red.: A. Agro'
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Bari) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice, pronunciatosi con sentenza sulla richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di alcuni imputati, a celebrare il dibattimento nei confronti di altro concorrente nei medesimi reati, promossa in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Infatti successivamente alla sua proposizione la Corte, con sentenza n. 371/1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata. red.: A. Agro'
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte