Ordinanza 338/1997 (ECLI:IT:COST:1997:338)
Massima numero 23543
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
10/11/1997; Decisione del
10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 338/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE IMPUTATI LA CUI POSIZIONE ABBIA GIA' DOVUTO ESAMINARE 'INCIDENTER TANTUM' NELLA SENTENZA EMESSA, A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI PROCESSI, NEI CONFRONTI DI ALTRI COIMPUTATI DEL MEDESIMO REATO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA', DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - SENTENZA N. 371 DEL 1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 338/97. PROCESSO PENALE - GIUDICE DEL DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE IMPUTATI LA CUI POSIZIONE ABBIA GIA' DOVUTO ESAMINARE 'INCIDENTER TANTUM' NELLA SENTENZA EMESSA, A SEGUITO DI SEPARAZIONE DEI PROCESSI, NEI CONFRONTI DI ALTRI COIMPUTATI DEL MEDESIMO REATO - OMESSA PREVISIONE - VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DI IMPARZIALITA', DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - SENTENZA N. 371 DEL 1996 - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Catania) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato nel medesimo reato la cui posizione sia stata valutata 'incidenter tantum', sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte, con sentenza n. 371/1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia stata gia' comunque valutata. red: A. Agro'
Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quo' (Tribunale di Catania) degli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato sentenza di condanna nei confronti di alcuni concorrenti in un determinato reato, a giudicare successivamente altro coimputato nel medesimo reato la cui posizione sia stata valutata 'incidenter tantum', sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 27 secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte, con sentenza n. 371/1996, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia stata gia' comunque valutata. red: A. Agro'
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte