Ordinanza 343/1997 (ECLI:IT:COST:1997:343)
Massima numero 23579
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
10/11/1997; Decisione del
10/11/1997
Deposito del 14/11/1997; Pubblicazione in G. U. 19/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 343/97. AVVOCATI E PROCURATORI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA, QUANTO ALL'AMBITO TERRITORIALE, SIA TRA GLI STESSI PROCURATORI LEGALI, SIA TRA PROCURATORI LEGALI ED AVVOCATI - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE ALTRESI' DEGLI ARTT. 16 E 24 COST. - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
ORD. 343/97. AVVOCATI E PROCURATORI - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - DISCIPLINA DIFFERENZIATA, QUANTO ALL'AMBITO TERRITORIALE, SIA TRA GLI STESSI PROCURATORI LEGALI, SIA TRA PROCURATORI LEGALI ED AVVOCATI - RITENUTA IRRAGIONEVOLEZZA - ASSERITA VIOLAZIONE ALTRESI' DEGLI ARTT. 16 E 24 COST. - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della normativa sopravvenuta. (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 - recante: "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense" - che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di disposizioni, tra le quali quella impugnata). - V. S. n. 61/1996, con la quale, in riferimento a parametri costituzionali parzialmente differenti, la questione era gia' stata dichiarata non fondata. red.: G. Leo
Restituzione degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla stregua della normativa sopravvenuta. (Nella specie, successivamente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, e' entrata in vigore la legge 24 febbraio 1997, n. 27 - recante: "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense" - che, nell'unificare le due categorie degli avvocati e dei procuratori legali, ha abrogato, all'art. 6, comma 1, una serie di disposizioni, tra le quali quella impugnata). - V. S. n. 61/1996, con la quale, in riferimento a parametri costituzionali parzialmente differenti, la questione era gia' stata dichiarata non fondata. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte