Sentenza 345/1997 (ECLI:IT:COST:1997:345)
Massima numero 23551
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
13/11/1997; Decisione del
13/11/1997
Deposito del 21/11/1997; Pubblicazione in G. U. 26/11/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 345/97. USI CIVICI - REGIONE ABRUZZO - PREVISIONE DELL'ESTINZIONE DEGLI USI CIVICI INSISTENTI SU TERRENI OCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' (NELLA SPECIE: IMPIANTI ENEL E TELECOM) IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI SI TROVANO I TERRENI STESSI - MANCATA PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE N. 1766/1927 E AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CHE STABILISCE LA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI BENI GRAVATI DA USO CIVICO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE - VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA COMPETENZA REGIONALE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 156/1996 (RECTE: 1995) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 345/97. USI CIVICI - REGIONE ABRUZZO - PREVISIONE DELL'ESTINZIONE DEGLI USI CIVICI INSISTENTI SU TERRENI OCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' (NELLA SPECIE: IMPIANTI ENEL E TELECOM) IN CASO DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI SI TROVANO I TERRENI STESSI - MANCATA PREVISIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALLA LEGGE N. 1766/1927 E AL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE CHE STABILISCE LA NECESSITA' DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE PER IL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI BENI GRAVATI DA USO CIVICO - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE - VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA COMPETENZA REGIONALE - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 156/1996 (RECTE: 1995) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), la legge Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse)- ove si stabiliva, al comma 1, dell'art. unico, che gli impianti a rete pubblici o di pubblico interesse "si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali", e si prevedeva, al comma 3, che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori debbano insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco "determina l'immediata utilizzabilita' dei suoli, concretando... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988" - in quanto la legge impugnata si pone in irrimediabile contrasto con la legislazione nazionale, perche' le norme statali contenute nella l. 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, e nell'art. 41, r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, regolamento di esecuzione l. n. 1766 del 1927, richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub lett. a) dell'art. 11 l. n. 1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale - art. 12 - ora regionale - art. 66 d.P.R. n. 616 del 1977 - autorizzazione che non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1479; nonche' con la legislazione riguardante i territori montani (l. 31 gennaio 1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane), che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost., per la salvaguardia e la valorizzazione di dette aree, le quali, conformemente all'art. 44 Cost., rivestono carattere di preminente interesse regionale; sicche' - essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla l. n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. h), l. 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorieta' del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilita' del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una "diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni", mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate. - S. n. 133/1993. red.: S. Di Palma
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), la legge Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (Impianti pubblici o di pubblico interesse)- ove si stabiliva, al comma 1, dell'art. unico, che gli impianti a rete pubblici o di pubblico interesse "si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformita' urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali", e si prevedeva, al comma 3, che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori debbano insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco "determina l'immediata utilizzabilita' dei suoli, concretando... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988" - in quanto la legge impugnata si pone in irrimediabile contrasto con la legislazione nazionale, perche' le norme statali contenute nella l. 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, e nell'art. 41, r.d. 26 febbraio 1928 n. 332, regolamento di esecuzione l. n. 1766 del 1927, richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria sub lett. a) dell'art. 11 l. n. 1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale - art. 12 - ora regionale - art. 66 d.P.R. n. 616 del 1977 - autorizzazione che non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1479; nonche' con la legislazione riguardante i territori montani (l. 31 gennaio 1994 n. 97, nuove disposizioni per le zone montane), che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost., per la salvaguardia e la valorizzazione di dette aree, le quali, conformemente all'art. 44 Cost., rivestono carattere di preminente interesse regionale; sicche' - essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla l. n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. h), l. 8 agosto 1985 n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. - la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorieta' del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilita' del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una "diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettivita' utente e proprietaria dei beni", mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioe' formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate. - S. n. 133/1993. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 44
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 16/06/1927
n. 1766
art. 0
regio decreto 26/02/1928
n. 332
art. 41
legge 29/06/1939
n. 1479
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 82
co. 10
legge 08/08/1985
n. 431
art. 1 lett. r)
legge regionale Abruzzo 03/03/1988
n. 25
art. 0