Sentenza 348/1997 (ECLI:IT:COST:1997:348)
Massima numero 23554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  13/11/1997;  Decisione del  13/11/1997
Deposito del 21/11/1997; Pubblicazione in G. U. 26/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 348/97. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' PUBBLICA, ECC. - INDIVIDUAZIONE, IN LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA, DELL'UFFICIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE A PROVVEDERVI, NEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA VIOLAZIONE E' STATA ACCERTATA ANZICHE' DEL SINDACO DEL COMUNE IN CUI LA VIOLAZIONE E' STATA COMMESSA - CONTRASTO CON PRINCIPIO DELLA LEGISLAZIONE STATALE E INCOERENZA RISPETTO ALLA STESSA LEGGE GENERALE DELLA REGIONE IN MATERIA - SOSTANZIALE RIPRODUZIONE DI NORMA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117 e 3 Cost., la legge della Regione Liguria, riapprovata il 28 maggio 1996, con la quale, pur prevedendosi, in ordine alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene, sanita' pubblica, ecc., la competenza del sindaco del Comune nel cui territorio la violazione e' stata commessa, si stabilisce contestualmente che "per luogo della violazione deve intendersi quello nel quale e' stata accertata". Cosi' disponendo, infatti, la legge in questione riproduce, nella sostanza se non nella forma, la disposizione dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11, gia' dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 375 del 1993, incorrendo, al pari di quella, non soltanto nella violazione del principio -che vincola il legislatore regionale- stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 -secondo il quale l'ufficio territorialmente competente ad applicare le sanzioni amministrative e' quello del luogo dove e' stata commessa la violazione- ma anche -per la contraddizione che si determina, all'interno della stessa legislazione regionale, rispetto all'opposto principio posto dall'art. 7 della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45, contenente la disciplina generale in materia di sanzioni amministrative- nella violazione del canone di razionalita' normativa. - V. S. n. 375/1993, gia' citata nel testo. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 17  

legge regionale Liguria  02/12/1982  n. 45  art. 7