Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 112005).
L'insufficiente descrizione della fattispecie concreta non consente alla Corte costituzionale di apprezzare la rilevanza delle questioni prospettate. (Precedenti: S. 114/2021- mass. 43914; O. 136/2021 - mass. 43947; S. 147/2020 - mass. 43522).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP di Ravenna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che, nel determinare l'ammontare della pena pecuniaria in sostituzione della pena detentiva di durata sino a sei mesi, il giudice individui il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato, da moltiplicare per i giorni di pena detentiva, in un valore che non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen., pari a euro 250,00, anziché fare applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. civ., ovvero poter fare applicazione dei meccanismi di adeguamento di cui all'art. 133-bis cod. pen. Il rimettente ha omesso di illustrare per quale ragione la pena pecuniaria sostitutiva prevista debba ritenersi sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, sulle quali non fornisce alcuna informazione). (Precedente: S. 254/2020 - mass. 43014).