Sentenza 350/1997 (ECLI:IT:COST:1997:350)
Massima numero 23556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  13/11/1997;  Decisione del  13/11/1997
Deposito del 21/11/1997; Pubblicazione in G. U. 26/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 350/97. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA PROFESSIONALE (NELLA SPECIE, DERMATITE DA CONTATTO) - NOZIONE DI ATTITUDINE AL LAVORO RIFERITA ALLA CAPACITA' DI LAVORO GENERICA E NON SPECIFICA - DIFFERENZE RISPETTO ALL'INVALIDITA' PENSIONABILE - DETERMINAZIONE DELL'INABILITA' MEDIANTE LE MISURE PERCENTUALI FISSATE NELLA TABELLA ALLEGATA AL T.U. N. 1124 DEL 1965 - INCIDENZA SUL DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE DEI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE NN. 87/1991, 356/1991 E 485/1991 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - degli artt. 74, comma primo, e 78,comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, interpretati, secondo "il diritto vivente" nel senso che per "attitudine al lavoro", la cui perdita totale o parziale da' diritto alle prestazioni INAIL, debba intendersi la "capacita' di lavoro generica" riferita a qualunque lavoro manuale medio e non "la capacita' di lavoro specifica", o quella capacita' riferita al tipo di lavoro confacente alla qualificazione attitudinale dell'assicurato. Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sorto non con intenti propriamente risarcitori, ma piuttosto allo scopo di liberare rapidamente il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, anche il riferimento al concetto di capacita' di lavoro generica consente - tramite il criterio delle percentuali tabellate - di determinare in anticipo sia gli oneri che l'INAIL dovra' sopportare, sia i corrispondenti contributi dei datori di lavoro e le rendite alle quali avranno diritto i lavoratori in modo uguale per tutti, quale effetto delle stesse malattie. L'interpretazione assunta in termini di diritto vivente, pur presentando margini di opinabilita', non lede il parametro costituzionale indicato, ove si consideri che assicurare ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita (art. 38, comma secondo, Cost.) non impone necessariamente che agli stessi debba essere riconosciuto l'indennizzo anche quando sia provato che l'infortunio o la malattia professionale si siano tradotti in una lesione della capacita' lavorativa specifica maggiore di quella generica. Del resto, l'accoglimento della questione andrebbe ad alterare in maniera assai sensibile l'attuale assetto normativo, finendo col tradursi in un vero e proprio intervento riformatore surrettiziamente sostitutivo del compito affidato alle scelte legislative. - S. nn. 179/1988, 87/1991, 100/1991, 356/1991 e 485/1991. red.: R. Foglia

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte