Ordinanza 356/1997 (ECLI:IT:COST:1997:356)
Massima numero 23562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  13/11/1997;  Decisione del  13/11/1997
Deposito del 21/11/1997; Pubblicazione in G. U. 26/11/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 356/97. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - COMPETENZA IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - RICORSO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DINANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO PER LA RIMOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ANTISINDACALI RITENUTI LESIVI DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE INERENTI AL RAPPORTO DI IMPIEGO - PREVISIONE DI OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO CHE DECIDE IL RICORSO DAVANTI ALLO STESSO TRIBUNALE - PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO CHE DECIDE SU DETTA OPPOSIZIONE DI GIUDICE CHE ABBIA FATTO PARTE DEL COLLEGIO CHE SI SIA PRONUNCIATO IN VIA D'URGENZA - DEDOTTO POSSIBILE CONDIZIONAMENTO DELLA FORZA DELLA PREVENZIONE SULLA VALUTAZIONE CHE IL MEDESIMO GIUDICE E' CHIAMATO A COMPIERE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SITUAZIONI ANALOGHE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 432/1995 - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come novellato dall'art. 6 l. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., laddove prevede l'articolazione del giudizio sul comportamento antisindacale in due fasi di cui e' competente a conoscere lo stesso giudice amministrativo, in quanto la norma denunciata puo' avere il solo significato di indicazione dell'organo giurisdizionale competente, e non quello ulteriore di vincolo nella composizione del Tribunale amministrativo, restando questa disciplinata dalle disposizioni proprie del processo amministrativo regionale, ivi comprese quelle relative ai poteri presidenziali di assegnazione dei ricorsi alle singole udienze ed ai relatori, con conseguenziale determinazione del collegio, ovvero riguardanti la insopprimibile esigenza di imparzialita' del giudice e risolvibili nel processo amministrativo - per la sua peculiarita' - attraverso gli istituti della astensione e della ricusazione. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte