Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Indicazione da parte del rimettente di soluzioni costituzionalmente adeguate, anziché a "rime obbligate" - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 112003).
L'impossibilità di individuare un'unica soluzione costituzionalmente obbligata al vulnus denunciato non costituisce più un ostacolo insuperabile all'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale, ben potendo la Corte costituzionale reperire essa stessa soluzioni costituzionalmente adeguate, già esistenti nel sistema e idonee a colmare temporaneamente la lacuna creata dalla stessa pronuncia di accoglimento della questione; ferma restando poi la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi enunciati dalla medesima Corte. E ciò tanto in materia di dosimetria sanzionatoria, quanto altrove. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44238; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 242/2019 - mass. 40813; S. 99/2019 - mass. 42189: S. 40/2019 - mass. 42186; S. 233/2018 - mass. 41054; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 236/2016 - mass. 39109: S. 214/2014 - mass. 38102).
(Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di soluzione costituzionalmente obbligata, formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981. Il rimettente ha indicato due possibili soluzioni a suo avviso costituzionalmente adeguate).