Sentenza 362/1997 (ECLI:IT:COST:1997:362)
Massima numero 23565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  24/11/1997;  Decisione del  24/11/1997
Deposito del 28/11/1997; Pubblicazione in G. U. 03/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23566


Titolo
SENT. 362/97 A. PENSIONI - PENSIONE DI VECCHIAIA E PENSIONE DI ANZIANITA' EROGATE DALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - REISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEL TITOLARE DI PENSIONE DI ANZIANITA' - ESCLUSIONE DEL TRATTAMENTO DI VECCHIAIA - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 (modificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 175 e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141) e 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), <>, in quanto - premesso che <>, ma costituisce <> (sentenza n. 194/1991); e, considerato, con riferimento all'art. 3 della legge n. 576 del 1980, che <> - non travalica i limiti della ragionevolezza il legislatore previdenziale che, nel delineare il regime della pensione di anzianita' degli avvocati, anche a salvaguardia dell'equilibrio finanziario della gestione, ha ritenuto di contenere il ricorso a questa particolare forma di tutela previdenziale anticipata, concessa altresi' in considerazione del presumibile logoramento psico-fisico sopravvenuto dopo un lungo periodo di attivita' professionale, e subordinata alla cancellazione dall'albo. - V. S. n. 1008/1988, nella quale la Corte ha, tra l'altro, rilevato che <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte