Sentenza 363/1997 (ECLI:IT:COST:1997:363)
Massima numero 23567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
24/11/1997; Decisione del
24/11/1997
Deposito del 28/11/1997; Pubblicazione in G. U. 03/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 363/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - COLLEGIO COMPOSTO DAGLI STESSI GIUDICI CHE HANNO EMESSO IL PROVVEDIMENTO ANNULLATO - INCOMPATIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI ANALOGHE E, IN PARTICOLARE, RISPETTO AL GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
SENT. 363/97. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - COLLEGIO COMPOSTO DAGLI STESSI GIUDICI CHE HANNO EMESSO IL PROVVEDIMENTO ANNULLATO - INCOMPATIBILITA' - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI ANALOGHE E, IN PARTICOLARE, RISPETTO AL GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DI PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE - PRETESA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello, e dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui e' derivata la nullita' della sentenza di primo grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita', anziche', in analogia a quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino, in quanto la disposizione che prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.) non puo' essere interpretata alla luce degli invocati parametri costituzionali, come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, posto che la disposizione stessa non distingue l'annullamento ed il rinvio disposto dalla Corte di cassazione dall'annullamento e rinvio disposto da una corte d'appello; che nella prospettiva della posizione del giudice chiamato a giudicare, la regola dell'incompatibilita', secondo il significato proprio delle parole che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza conformemente alla finalita' del regime delle incompatibilita' che esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi piu' volte nel merito dello stesso giudizio; e che siffatta interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1, non e' contraddetta dalla disciplina della trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello che dichiara la nullita' della sentenza impugnata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.), il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita' non escludendo che, cosi' individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al giudizio, le regole proprie dell'incompatibilita', che riguardano non l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona del magistrato che, nel singolo caso, e' investita delle relative funzioni, perche' in concreto sia garantita l'imparzialita' del giudizio. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado non possa partecipare al giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza da parte del giudice d'appello, e dell'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice d'appello, se accerta una delle nullita' indicate nell'art. 179 cod. proc. pen., da cui e' derivata la nullita' della sentenza di primo grado, debba rinviare gli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita', anziche', in analogia a quanto previsto dal comma 8 dello stesso art. 604, ad altra sezione dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, al tribunale piu' vicino, in quanto la disposizione che prevede che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato, o concorso a pronunciare, la sentenza annullata (art. 34, comma 1, cod. proc. pen.) non puo' essere interpretata alla luce degli invocati parametri costituzionali, come riferita esclusivamente all'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, posto che la disposizione stessa non distingue l'annullamento ed il rinvio disposto dalla Corte di cassazione dall'annullamento e rinvio disposto da una corte d'appello; che nella prospettiva della posizione del giudice chiamato a giudicare, la regola dell'incompatibilita', secondo il significato proprio delle parole che la esprimono, si riferisce ad ogni caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza conformemente alla finalita' del regime delle incompatibilita' che esclude che lo stesso giudice possa pronunciarsi piu' volte nel merito dello stesso giudizio; e che siffatta interpretazione, letterale e logica, dell'art. 34, comma 1, non e' contraddetta dalla disciplina della trasmissione degli atti al giudice di primo grado da parte del giudice d'appello che dichiara la nullita' della sentenza impugnata (art. 604, comma 4, cod. proc. pen.), il rinvio degli atti al giudice che procedeva quando si e' verificata la nullita' non escludendo che, cosi' individuato l'ufficio giudiziario competente per l'ulteriore corso del procedimento, valgano poi, quanto alla partecipazione al giudizio, le regole proprie dell'incompatibilita', che riguardano non l'ufficio chiamato a giudicare ma la persona del magistrato che, nel singolo caso, e' investita delle relative funzioni, perche' in concreto sia garantita l'imparzialita' del giudizio. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte