Sentenza 364/1997 (ECLI:IT:COST:1997:364)
Massima numero 23568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
24/11/1997; Decisione del
24/11/1997
Deposito del 28/11/1997; Pubblicazione in G. U. 03/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 364/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI E PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE ABBIA PROVVEDUTO IN VIA PROVVISORIA SULLA DOMANDA DI RINVIO IMMEDIATO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL'ART. 684, CO. 2, COD. PROC. PEN. - INCOMPATIBILITA' A FAR PARTE DEL COLLEGIO CHIAMATO A PROVVEDERE IN VIA DEFINITIVA SUL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENT. N. 432/1995 - NON FONDATEZZA.
SENT. 364/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - FUNZIONI E PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE ABBIA PROVVEDUTO IN VIA PROVVISORIA SULLA DOMANDA DI RINVIO IMMEDIATO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA AI SENSI DELL'ART. 684, CO. 2, COD. PROC. PEN. - INCOMPATIBILITA' A FAR PARTE DEL COLLEGIO CHIAMATO A PROVVEDERE IN VIA DEFINITIVA SUL DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE - OMESSA PREVISIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - RICHIAMO AI PRINCIPI ESPRESSI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NELLA SENT. N. 432/1995 - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, sesto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo sostituito con l'art. 22 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa comporre il collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, comma 1, cod. pen., in quanto - posto che il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cit.); e che si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessita' di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risulti irreparabilmente pregiudicata, nell'attesa del relativo giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potra' essere adottata e la finalita' stessa del rinvio dell'esecuzione - la natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravita' del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialita' del giudice, e' idonea a determinare la incompatibilita' a garanzia del giusto processo. red.: S. Di Palma
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 70, sesto comma, l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nel testo sostituito con l'art. 22 l. 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui non prevede che il magistrato di sorveglianza, il quale abbia provveduto sulla domanda di rinvio immediato dell'esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non possa comporre il collegio del tribunale di sorveglianza chiamato ad adottare le determinazioni definitive sul caso, ai sensi dell'art. 147, comma 1, cod. pen., in quanto - posto che il legislatore ha corrisposto all'esigenza cautelare prevedendo che, in attesa del giudizio di merito sul rinvio dell'esecuzione, possa essere adottato un provvedimento che ha effetto sino alla decisione del tribunale, essenzialmente basato sul grave pregiudizio che arrecherebbe al condannato la immediata esecuzione della pena o la protrazione dello stato di detenzione (art. 684, comma 2, cit.); e che si tratta di una valutazione che implica la ricognizione dell'esistenza dei presupposti previsti dal legislatore per il rinvio, ma che rimane incentrata sulla necessita' di immediatezza di un provvedimento idoneo ad evitare che risulti irreparabilmente pregiudicata, nell'attesa del relativo giudizio, la efficacia in concreto della decisione di merito che potra' essere adottata e la finalita' stessa del rinvio dell'esecuzione - la natura del provvedimento ed i limiti della delibazione che esso comporta, ristretti alla esistenza estrinseca dei presupposti per la richiesta di rinvio ed alla valutazione della immediata gravita' del danno, consentono di ritenere che esso non implichi quella anticipazione del giudizio di merito che, incidendo sulla imparzialita' del giudice, e' idonea a determinare la incompatibilita' a garanzia del giusto processo. red.: S. Di Palma
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte