Sentenza 365/1997 (ECLI:IT:COST:1997:365)
Massima numero 23569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  24/11/1997;  Decisione del  24/11/1997
Deposito del 28/11/1997; Pubblicazione in G. U. 03/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23570


Titolo
SENT. 365/97 A. TURISMO - LEGGE DELLA REGIONE VENETO SULLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E GLI ALTRI ORGANISMI OPERANTI IN MATERIA - PREVISTA POSSIBILITA' PER ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI RACCOGLIERE ADESIONI A PROPRIE INIZIATIVE TURISTICO-SOCIALI, MA SOLO PER GLI ASSOCIATI ISCRITTI DA ALMENO DUE MESI, ANCHE NEI CASI IN CUI IL DESTINATARIO DEL SERVIZIO SI RECHI NELLO STATO IN CUI L'ASSOCIAZIONE HA SEDE - RILEVATO CONTRASTO DI DETTA LIMITAZIONE TEMPORALE CON LE NORME DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVA CEE IN MATERIA EMANATE CON D.LGS. N. 111 DEL 1995 - LAMENTATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' EUROPEA GARANTITO DALL'ART. 11 COST. E OPERANTE COME LIMITE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - RISPETTO, DA PARTE DELLA LEGGE IMPUGNATA, DEI CONFINI DELLA CONSENTITA DISCREZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, sotto il profilo dedotto in base al ritenuto contrasto con il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 9P/314/CEE, concernente i viaggi turistici, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"), la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi e, conseguentemente, degli artt. 11 e 117 Cost., nei confronti dell'art. 4, comma 2, della delibera legislativa della Regione Veneto, riapprovata il 21 dicembre 1996, e contenente "nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", secondo il quale, le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro, "possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi", anche nell'ipotesi - cui particolarmente si riferisce la formulata contestazione - in cui il destinatario del servizio si rechi nello Stato in cui ha sede l'associazione. Il d.lgs. n. 111 del 1995, infatti, ha bensi' stabilito, negli artt. 3 e 4, che si dovessero considerare soggetti "organizzatori di viaggio", nonche' "venditori" dei c.d. pacchetti turistici, oltre alle agenzie di viaggio e turismo specificamente autorizzate, anche le associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della legge quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217, ma solo "nei limiti ivi stabiliti" nei limiti, cioe', stabiliti in base allo stesso art. 10, nell'esercizio dell'ampia discrezionalita' accordata alle Regioni, dalle leggi delle stesse, e nell'ambito dei quali la limitazione della fruizione delle prestazioni turistiche solo agli associati da almeno un biennio, prevista dalla impugnata legge veneta, ben puo' essere annoverata. Tanto piu' che tale limite, applicabile senza discriminazioni ai cittadini italiani come ai cittadini degli altri Stati membri della Comunita', non e' certo - come gia' e' stato ritenuto dalla Corte costituzionale (sent. n. 417/1993) in giudizio su norma, che anche lo prevede, di una legge emanata in materia dalla Regione Puglia - irragionevole o sproporzionato, diretto com'e', fra l'altro, ad evitare, preservando l'autenticita' del rapporto con gli associati, che le predette associazioni finiscano per porsi in illegittima concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo. - V. S. n. 417/1993, gia' citata nel testo. Sui poteri riconosciuti alle Regioni dall'art. 10 della legge quadro per il turismo n. 217 del 1993, riguardo alle associazioni senza scopo di lucro, v., inoltre, S. n. 195/1986. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  17/03/1995  n. 111  art. 0