Sentenza 365/1997 (ECLI:IT:COST:1997:365)
Massima numero 23570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  24/11/1997;  Decisione del  24/11/1997
Deposito del 28/11/1997; Pubblicazione in G. U. 03/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23569


Titolo
SENT. 365/97 B. TURISMO - LEGGE DELLA REGIONE VENETO SU AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E ALTRI ORGANISMI OPERANTI IN MATERIA - PREVISTA POSSIBILITA' PER ASSOCIAZIONI E ORGANISMI SENZA SCOPO DI LUCRO DI RACCOGLIERE ADESIONI A PROPRIE INIZIATIVE TURISTICO-SOCIALI, MA SOLO PER GLI ASSOCIATI ISCRITTI DA ALMENO DUE MESI, ANCHE NEI CASI IN CUI IL DESTINATARIO DEL SERVIZIO SI RECHI NELLO STATO IN CUI L'ASSOCIAZIONE HA SEDE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - RILEVATO CONTRASTO DI DETTA LIMITAZIONE TEMPORALE CON IL PRINCIPIO DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' EUROPEA SANCITO DAGLI ARTT. 59 E 60 DEL TRATTATO CEE, GARANTITO DALL'ART. 11 COST. E OPERANTE COME LIMITE DELLE COMPETENZE REGIONALI - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA' DELLE NORME DEL TRATTATO CEE ALLA FATTISPECIE IN ESAME - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, sotto il profilo dedotto in base al ritenuto contrasto con gli artt. 59 e 60 del Trattato C.E.E., la questione di legittimita' costituzionale sollevata, per violazione del principio comunitario di libera circolazione delle persone e dei servizi, e, conseguentemente degli artt. 11 e 117 Cost., nei confronti dell'art. 4, comma 2, della delibera legislativa della Regione Veneto, riapprovata il 21 dicembre 1996 e contenente "nuove norme sulle agenzie di viaggio e turismo e sugli altri organismi operanti nella materia", secondo il quale le associazioni e gli organismi senza scopo di lucro, "possono promuovere le proprie iniziative turistico-sociali e raccogliere adesioni solo entro l'ambito dei propri associati che risultino iscritti da non meno di due mesi", anche nell'ipotesi - cui particolarmente si riferisce la formulata contestazione - in cui il destinatario del servizio si rechi nello Stato in cui ha sede l'associazione. Sia sotto i profili soggettivi che sotto i profili oggettivi, infatti, la fattispecie in esame non e' sussumibile nell'ambito della disciplina comunitaria in materia di servizi, atteso che, per effetto del rinvio operato dall'art. 66 all'art. 58, secondo comma, del Trattato, tale disciplina non e' applicabile alle societa' che, come le associazioni e gli organismi contemplati dalla norma regionale impugnata, "non si prefiggono scopi di lucro", e considerato altresi' che i servizi che le stesse associazioni offrono si configurano come godimento di utilita' riservate esclusivamente agli associati, il che non consente di seguire i tipici canoni dell'"offerta al pubblico" - caratterizzata, anche in base all'art. 1336 cod. civ. dalla "indeterminatezza dei destinatari", ed a cui si fa riferimento anche nella direttiva n. 90/314/CEE, concernente appunto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" - e dei contratti di scambio. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  17/03/1995  n. 111  art. 0