Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che le norme censurate siano attuazione del diritto dell'Unione - Diversamente, utilizzo come strumento interpretativo. (Classif. 258002).
La circostanza che la disciplina censurata ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea condiziona in via generale, ai sensi dell'art. 51 CDFUE, l'operatività dei diritti da quest'ultima riconosciuti e, di conseguenza, la stessa possibilità di invocarli quali parametri interposti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale. (Precedente: S. 213/2021 - mass. 44351).
L'impossibilità di applicare le norme della CDFUE - a causa della non riconducibilità, ai sensi dell'art. 51 della Carta, della questione all'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea - non esclude la possibilità che i diritti della Carta possano essere utilizzati come strumenti interpretativi nella lettura delle stesse disposizioni costituzionali corrispondenti. (Precedenti: S. 33/2021 - mass. 43635; S. 102/2020 - mass. 43097).
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale avente a oggetto l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, paragrafo 3, CDFUE. Il rimettente non ha chiarito per quali ragioni la disciplina censurata ricade nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione europea). (Precedenti citati: S. 185/2021 - mass. 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021- mass. 43626; S. 278/2020).