Ordinanza 369/1997 (ECLI:IT:COST:1997:369)
Massima numero 23582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  24/11/1997;  Decisione del  24/11/1997
Deposito del 28/11/1997; Pubblicazione in G. U. 03/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 369/97. PENSIONI DI GUERRA - ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE GODUTA SU DETTO TRATTAMENTO - REVOCA - DIVIETO DI CUMULO CON L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE PERCEPITA SU ALTRA PENSIONE A CARICO DELL'INPS - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 38, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che nell'ordinanza di rimessione non viene contestata la previsione normativa del divieto di cumulo delle indennita' integrative speciali o di analoghi sistemi di adeguamento automatico all'indice del costo della vita - appare apodittica l'affermazione della rilevanza della questione, la quale viene prospettata come specificamente riguardante proprio la salvaguardia dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte