Sentenza 372/1997 (ECLI:IT:COST:1997:372)
Massima numero 23683
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 372/97. CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA FORENSE - ISCRIZIONE A RUOLO DI CONTRIBUTI, INTERESSI E SANZIONI - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO PASSIVO DELL'ESISTENZA O DELL'AMMONTARE DEL CREDITO - ESCLUSIONE DEL POTERE DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI DA PARTE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 18, sesto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, non consente all'autorita' giudiziaria ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria, in quanto, premesso che l'esclusione del potere di sospensione della riscossione da parte dell'autorita' giudiziaria ordinaria, in relazione ad entrate di natura non tributaria, era gia' stata ritenuta da questa Corte contraria ai precetti costituzionali dell'eguaglianza e della garanzia di effettivita' della tutela giurisdizionale (v., in particolare, la sentenza n. 318 del 1995), in relazione alla questione in oggetto trovano piena applicazione i principi esposti nella sentenza n. 239 del 1997, nella quale la Corte ha posto ancora in risalto l'aspetto discriminatorio ed irragionevole della carenza di <> dell'esecutivita' nel sistema di riscossione delle entrate di natura non tributaria, attuato con la tecnica del rinvio alle norme sulla riscossione delle imposte dirette - poiche' esso non solo <> - giungendo alla conclusione che 'in subiecta materia' sono <>, con la evidente conseguenza della <>. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte