Sentenza 373/1997 (ECLI:IT:COST:1997:373)
Massima numero 23585
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23584  23586


Titolo
SENT. 373/97 B. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODI DI ALLATTAMENTO - MISURE DI PREVENZIONE - NORME ADOTTATE CON DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVA CEE IN MATERIA - PREVISTA POSSIBILITA', IN DETERMINATE CIRCOSTANZE, CHE L'INTERDIZIONE DAL LAVORO DELL'INTERESSATA SIA DISPOSTA DAGLI ISPETTORATI DEL LAVORO - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA ED UMBRIA - LAMENTATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LAVORATORI E ALLE ALTRE LAVORATRICI ALLA CUI TUTELA NELL'AMBIENTE DI LAVORO PROVVEDONO INVECE TUTTORA I SERVIZI DI PREVENZIONE DELLE AA.SS.LL., IN CONTRASTO ANCHE CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON LA GARANZIA DEL DIRITTO ALLA SALUTE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi delle Regioni Toscana ed Umbria, nei confronti dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) nella parte in cui si prevede che l'Ispettorato del lavoro, quando la modifica delle condizioni ambientali o dell'orario di lavoro, non sia utilmente praticabile, possa disporre, previa informazione scritta del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) la interdizione dal lavoro dell'interessata, - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., per la irrazionale disparita' di trattamento che verrebbe a crearsi, in contrasto anche con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tra le suddette lavoratrici affidate alla tutela di organi dell'Amministrazione statale, quali gli Ispettorati del lavoro, che non hanno piu' funzioni sanitarie ne' strutture idonee a tal fine ed i lavoratori e le lavoratrici non gestanti, alla cui tutela, secondo le norme del d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 833 del 1978, sono invece ancora preposti i Servizi di prevenzione delle UU.SS.LL., ed in riferimento, altresi', all'art. 32 Cost., in quanto l'attribuzione agli Ispettorati del lavoro, anziche' al Servizio sanitario nazionale, della cura, nel caso, del diritto fondamentale alla salute, ne comporterebbe una inammissibile subordinazione agli interessi connessi al rapporto di lavoro. Come la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare, le Regioni possono, infatti, in linea di principio, denunciare la violazione anche di norme della Costituzione non riguardanti direttamente i rapporti tra Regioni e Stato, purche', tuttavia, tale violazione comporti, anche tenendo conto delle prospettazioni delle ricorrenti, una incisione delle competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni, il che va escluso, in particolare, che possa verificarsi per censure formulate in riferimento al diritto alla salute. - Cfr., ex plurimis , S. nn. 407/1992, 393/1992, 343/1991, 533/1989, 407/1989, 610/1988 e 302/1988 e, in particolare, per quanto riguarda le denunce di violazione dell'art. 32 Cost., S. n. 355/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte