Sentenza 373/1997 (ECLI:IT:COST:1997:373)
Massima numero 23586
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23584  23585


Titolo
SENT. 373/97 C. LAVORO (TUTELA DEL) - LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO - MISURE DI PREVENZIONE - NORME ADOTTATE IN DECRETO LEGISLATIVO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVA CEE IN MATERIA - ASSEGNAZIONE AL MINISTRO DEL LAVORO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA', ANZICHE' AL MINISTRO DELLA SANITA' IN VIA ESCLUSIVA, DEL COMPITO DI RECEPIRE, CON SUO DECRETO, CON EFFETTI VINCOLANTI ANCHE PER LE REGIONI, LE LINEE DIRETTRICI ELABORATE IN MATERIA DALLA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - LAMENTATA INTERFERENZA SULLE COMPETENZE DELLE REGIONI RIGUARDO ALL'ASSISTENZA SANITARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso della Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., nei confronti degli artt. 2 ed 8 del d.lgs. 25 novembre 1996, n. 645 (Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento), in quanto assegnano al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanita', anziche' al Ministero della sanita' in via esclusiva, il compito di recepire con suo decreto, con effetti vincolanti anche per le Regioni, le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea per la valutazione degli agenti e dei processi industriali per la sicurezza o la salute delle lavoratrici. Data la incontestabile concorrenza, nella materia 'de qua', di profili sanitari e profili lavoristici, le disposizioni impugnate non possono ritenersi idonee a menomare le attribuzioni delle Regioni in materia sanitaria, dovendo considerarsi a parte il su menzionato intervento del Ministro della sanita' nelle forme del concerto - che e' espressamente prevista anche la consultazione della Commissione permanente di cui all'art. 26 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, della quale fanno parte accanto a membri designati dalle diverse amministrazioni statali competenti in materia di tutela della salute dei lavoratori e di sicurezza nei luoghi di lavoro sei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome designati dalla Conferenza Stato-Regioni, e che comunque il modello procedimentale adottato corrisponde a quello gia' ampiamente accolto dalla normativa statale in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di recepimento delle direttive comunitarie adottate al riguardo (v., in particolare, l'art. 26 e il gia' citato art. 26 del d.lgs. n. 626 del 1994, che modifica gli artt. 393 e 394 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte