Sentenza 374/1997 (ECLI:IT:COST:1997:374)
Massima numero 23589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente VASSALLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 374/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DEI LAVORATORI AI FINI PREVIDENZIALI - VERSAMENTO DA PARTE DELLA GESTIONE DI PROVENIENZA, A QUELLA DI DESTINAZIONE, DEI CONTRIBUTI DI PROPRIA PERTINENZA - DIVIETO PER L'INPS DI TRASFERIRE ANCHE I CONTRIBUTI NON VERSATI, MA DOVUTI NEI LIMITI DELLA PRESCRIZIONE DECENNALE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DALLA QUALE MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) - i quali disciplinano, in due fattispecie diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi, il versamento da parte della gestione di provenienza, a quella di destinazione, dei contributi di propria pertinenza -, <>, in quanto il giudice 'a quo' muove da una inesatta interpretazione del sistema normativo, secondo la quale il versamento da parte dell'INPS dei contributi dovuti ma non pagati dal datore di lavoro condizionerebbe la ricongiunzione del relativo periodo assicurativo con quello di pertinenza della gestione previdenziale di destinazione e, quindi, la possibilita' futura del dipendente di usufruire delle prestazioni previdenziali corrispondenti. Invero, premesso che occorre distinguere il rapporto previdenziale-assicurativo, che riguarda, da un lato, il lavoratore (e il datore di lavoro) e, dall'altro, l'ente previdenziale alla cui gestione quegli e' iscritto, dal rapporto tra i due enti previdenziali, che si instaura nel caso in cui si provveda alla ricongiunzione dei periodi assicurativi; nell'ambito del primo rapporto, il principio generale espresso dall'art. 2116 cod. civ. e' quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio <>, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione, in base al disposto dell'art. 2116 citato, <> - il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso -, e costituisce un logico corollario della finalita' di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte