Sentenza 375/1997 (ECLI:IT:COST:1997:375)
Massima numero 23664
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/11/1997; Decisione del
26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Titolo
SENT. 375/97 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO - PARTI DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - LIMITI - COSTITUZIONE O INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI CHE HANNO PROMOSSO E NEI CUI CONFRONTI E' STATO PROMOSSO IL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA' - GIURISPRUDENZA RIBADITA, ALLO STATO DELLA DISCIPLINA VIGENTE - FATTISPECIE.
SENT. 375/97 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO - PARTI DEL PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE - LIMITI - COSTITUZIONE O INTERVENTO DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI CHE HANNO PROMOSSO E NEI CUI CONFRONTI E' STATO PROMOSSO IL GIUDIZIO - INAMMISSIBILITA' - GIURISPRUDENZA RIBADITA, ALLO STATO DELLA DISCIPLINA VIGENTE - FATTISPECIE.
Testo
Va ribadito che, anche nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la legittimazione a parteciparvi, allo stato della disciplina vigente, spetta soltanto ai soggetti dai quali e nei cui confronti il conflitto e' stato sollevato. (In applicazione di tale principio, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con riferimento alla delibera con cui il Senato, nella seduta del 7 maggio 1997, ha qualificato le dichiarazioni - di cui il senatore Emilio Boso era stato chiamato a rispondere in processo penale per diffamazione - opinioni espresse, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dal signor Giampiero Cioffredi - parte offesa nel menzionato procedimento - di costituirsi in giudizio o di poter spiegare intervento). - Cfr. S. n. 419/1995. red.: S. Pomodoro
Va ribadito che, anche nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la legittimazione a parteciparvi, allo stato della disciplina vigente, spetta soltanto ai soggetti dai quali e nei cui confronti il conflitto e' stato sollevato. (In applicazione di tale principio, nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma con riferimento alla delibera con cui il Senato, nella seduta del 7 maggio 1997, ha qualificato le dichiarazioni - di cui il senatore Emilio Boso era stato chiamato a rispondere in processo penale per diffamazione - opinioni espresse, ai sensi dell'art. 68, comma primo, Cost., nell'esercizio delle funzioni di membro del Parlamento, ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata dal signor Giampiero Cioffredi - parte offesa nel menzionato procedimento - di costituirsi in giudizio o di poter spiegare intervento). - Cfr. S. n. 419/1995. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26