Sentenza 375/1997 (ECLI:IT:COST:1997:375)
Massima numero 23665
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23664  23666  23668


Titolo
SENT. 375/97 B. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - DELIBERE PARLAMENTARI DI INSINDACABILITA' DI "OPINIONI ESPRESSE", EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST. - GIUDIZIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE SU CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATI IN RELAZIONE AD ESSE DA AUTORITA' GIURISDIZIONALI - OGGETTO E LIMITI.

Testo
Come in piu' occasioni si e' precisato, il vaglio della Corte costituzionale nel giudizio sul conflitto tra poteri dello Stato, allorche' il conflitto verta su una delibera parlamentare affermativa dell'insindacabilita' di "opinioni espresse", ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., e' circoscritto ad un controllo sulla "non arbitrarieta' della delibera parlamentare" esplicandosi esclusivamente in una "verifica esterna". Nel sistema delineato dalla norma costituzionale spetta infatti alle Camere valutare la sussistenza delle condizioni della insindacabilita', ne' la Corte, in questa sede, e' chiamata a giudicare sul merito della decisione adottata, ma soltanto ad accertare se vi sia stato un uso distorto del potere parlamentare, tale da vulnerare le attribuzioni degli organi della giurisdizione o da interferire sul loro esercizio, e quindi soltanto a verificare la regolarita' dell' 'iter' procedurale e la sussistenza dei presupposti richiesti dal precetto costituzionale, e cioe' la riferibilita' dell'atto alle funzioni parlamentari, posto che e' appunto il nesso funzionale il discrimine fra quell'insieme di dichiarazioni, giudizi e critiche - che ricorrono cosi' di frequente nell'attivita' politica di deputati e senatori - e le opinioni che godono della garanzia ad essi accordata. Certamente, nell'esperire il controllo di sua competenza, la Corte deve tener conto che la funzione parlamentare, a differenza da altre funzioni, "specializzate" - che pur godono di analoghe, anche se non identiche, garanzie - ha natura generale ed e' libera nel fine. Tuttavia, se e' vero che essa non si risolve negli atti tipici, e ricomprende anche quelli presupposti e conseguenziali, non vi si puo' ricondurre l'intera attivita' politica svolta dal deputato o dal senatore, cio' che finirebbe per vanificare il suddetto nesso funzionale, trasformando la prerogativa in un privilegio personale. - Riguardo all'ambito del giudizio della Corte sui conflitti di attribuzione sorti in relazione a delibere parlamentari di insindacabilita' ex art. 68, primo comma, Cost., v. in particolare, S. n. 265/1997 e, in precedenza, S. nn. 1150/1988 e 443/1993. Sulle differenze tra le garanzie ex art. 68, comma primo, Cost., e quelle accordate a tutela di funzioni "specializzate", come quelle riconosciute dall'art. 5 legge 3 gennaio 1981, n. 1, ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura. v. S. n. 148/1983. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte