Sentenza 375/1997 (ECLI:IT:COST:1997:375)
Massima numero 23666
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
26/11/1997; Decisione del
26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Titolo
SENT. 375/97 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DI OPINIONI ESPRESSE E VOTI DATI DAI MEMBRI DEL PARLAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - APPLICAZIONE DELLA PREROGATIVA - COMPETENZE E VALUTAZIONI DELLE CAMERE - PRINCIPI E CRITERI - ESIGENZE PROCEDURALI.
SENT. 375/97 C. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DI OPINIONI ESPRESSE E VOTI DATI DAI MEMBRI DEL PARLAMENTO NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - APPLICAZIONE DELLA PREROGATIVA - COMPETENZE E VALUTAZIONI DELLE CAMERE - PRINCIPI E CRITERI - ESIGENZE PROCEDURALI.
Testo
In ordine all'applicazione delle prerogative di deputati e senatori, previste dall'art. 68, primo comma, Cost., quanto alle "opinioni espresse" e ai "voti dati" nell'esercizio delle loro funzioni, pur spettando, senza dubbio, alle Camere, senza essere condizionate dagli orientamenti della giurisprudenza ordinaria, valutare la sussistenza delle condizioni della insindacabilita', gli effetti della dichiarazione di insindacabilita' - non limitati, una volta adottata, alla durata della legislatura - e i suoi innegabili riflessi sull'esercizio della giurisdizione (esonero della responsabilita' del parlamentare; obbligo per l'autorita' giudiziaria di prendere atto della delibera parlamentare, salva solo la possibilita' di provocare il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza" di essa) pongono tuttavia, al tempo stesso, l'esigenza che le Camere si attengano a canoni il piu' possibile chiari ed univoci nell'esplicazione del loro potere. Al qual proposito va segnalato che nel sistema attuale la proposta (argomentata) della Giunta delle elezioni e delle immunita' puo' essere disattesa dall'Assemblea senza alcun dibattito e che, per assicurare il massimo di trasparenza della procedura, si e' gia' discusso in sede parlamentare sull'opportunita' di integrare i regolamenti. La congruita' delle procedure parlamentari e la loro articolazione e l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari - come anche si e' rilevato nella decisione su un conflitto (sent. n. 379/1996) concernente particolarmente la insindacabilita' di "voti dati" - rappresentano del resto per il Parlamento un problema, se non di legalita', certamente di conservazione della legittimazione dei suoi istituti di autonomia. - Cfr. S. nn. 443/1993, 265/1997, 129/1996 e 379/1996 (quest'ultima gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
In ordine all'applicazione delle prerogative di deputati e senatori, previste dall'art. 68, primo comma, Cost., quanto alle "opinioni espresse" e ai "voti dati" nell'esercizio delle loro funzioni, pur spettando, senza dubbio, alle Camere, senza essere condizionate dagli orientamenti della giurisprudenza ordinaria, valutare la sussistenza delle condizioni della insindacabilita', gli effetti della dichiarazione di insindacabilita' - non limitati, una volta adottata, alla durata della legislatura - e i suoi innegabili riflessi sull'esercizio della giurisdizione (esonero della responsabilita' del parlamentare; obbligo per l'autorita' giudiziaria di prendere atto della delibera parlamentare, salva solo la possibilita' di provocare il controllo della Corte costituzionale sulla "correttezza" di essa) pongono tuttavia, al tempo stesso, l'esigenza che le Camere si attengano a canoni il piu' possibile chiari ed univoci nell'esplicazione del loro potere. Al qual proposito va segnalato che nel sistema attuale la proposta (argomentata) della Giunta delle elezioni e delle immunita' puo' essere disattesa dall'Assemblea senza alcun dibattito e che, per assicurare il massimo di trasparenza della procedura, si e' gia' discusso in sede parlamentare sull'opportunita' di integrare i regolamenti. La congruita' delle procedure parlamentari e la loro articolazione e l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari - come anche si e' rilevato nella decisione su un conflitto (sent. n. 379/1996) concernente particolarmente la insindacabilita' di "voti dati" - rappresentano del resto per il Parlamento un problema, se non di legalita', certamente di conservazione della legittimazione dei suoi istituti di autonomia. - Cfr. S. nn. 443/1993, 265/1997, 129/1996 e 379/1996 (quest'ultima gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte