Sentenza 375/1997 (ECLI:IT:COST:1997:375)
Massima numero 23668
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente VASSALLI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23664  23665  23666


Titolo
SENT. 375/97 D. PARLAMENTO - IMMUNITA' PARLAMENTARI - SENATO DELLA REPUBBLICA - DELIBERA DI INSINDACABILITA', EX ART. 68, COMMA PRIMO, COST., DELLE DICHIARAZIONI, IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PER CUI IL SENATORE ERMINIO BOSO E' STATO SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE PER DIFFAMAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO SOLLEVATO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA - NON ARBITRARIA QUALIFICAZIONE, DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, DELLE OPINIONI ESPRESSE DAL PARLAMENTARE COME DIVULGATIVE DI SCELTE POLITICHE - SPETTANZA AL SENATO DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
Spetta al Senato della Repubblica affermare l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., secondo la delibera adottata nella seduta del 7 maggio 1997, delle opinioni diffuse da un'agenzia di stampa e da un quotidiano il 15 gennaio 1997, per cui il senatore Erminio Boso, in seguito a denuncia-querela del signor Giampiero Cioffredi, e' stato sottoposto a procedimento penale per diffamazione. Le contrarie conclusioni espresse nella relazione della Giunta delle elezioni e delle immunita', risultano infatti ampiamente ponderate nel corso della discussione e quindi superate, in Assemblea, della considerazione che le dichiarazioni incriminate erano state rese mentre si procedeva all'esame del decreto-legge sugli immigrati (n. 489 del 1995) del quale, dopo un dibattito nel quale il confronto politico fu particolarmente aspro, venne negata la conversione. Anche se le dichiarazioni in questione non possono ritenersi, sul piano strettamente formale, riproduttive degli interventi del senatore Boso in commissione affari costituzionali, ove si esaminavano numerosi emendamenti, tra cui molti presentati dallo stesso Boso, non puo' dirsi tuttavia arbitraria la valutazione dell'Assemblea in base alla quale le dichiarazioni oggetto dell'imputazione sono state qualificate come "divulgative di una scelta politica", tradottasi in puntuali atti funzionali (oltre ai menzionati emendamenti, in un disegno di legge formulato, insieme ad altri parlamentari, su sua iniziativa). Cosicche' e' da escludersi che nel caso possa configurarsi - alla luce dei principi elaborati in materia dalla Corte costituzionale - un esercizio del potere parlamentare che con invasione delle attribuzioni degli organi giurisdizionali rechi un ingiustificato 'vulnus' ai diritti fondamentali della persona. - V. le precedenti massime B e C. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte