Sentenza 377/1997 (ECLI:IT:COST:1997:377)
Massima numero 23684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  26/11/1997;  Decisione del  26/11/1997
Deposito del 05/12/1997; Pubblicazione in G. U. 10/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 377/97. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE E AMMISSIONE AL REGIME DI SEMILIBERTA' - DIVIETO DI CONCESSIONE AL CONDANNATO IN ESPIAZIONE DI PENA DETENTIVA DERIVANTE DA CONVERSIONE DELLE PENE SOSTITUTIVE DELLA SEMIDETENZIONE O DELLA LIBERTA' CONTROLLATA - ESTENSIONE DI TALE DIVIETO ANCHE ALL'AFFIDAMENTO IN PROVA <> PER IL PERSEGUIMENTO DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO DEL TOSSICODIPENDENTE O DELL'ALCOOLDIPENDENTE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 32 COST. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 32 Cost. - dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in relazione agli artt. 47-'bis' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), e successive modificazioni, nonche' all'art. 94 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) - che dispone il divieto di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale (oltre che della semiliberta') al condannato a pena detentiva derivante da conversione della pena sostitutiva della semidetenzione o della liberta' controllata disposta, ai sensi dell'art. 66, primo comma, della stessa legge, a seguito della violazione di <> inerenti all'esecuzione delle predette pene sostitutive -, in quanto non e' esatta la premessa interpretativa da cui muove il giudice rimettente, secondo la quale il divieto di concessione dell'affidamento in prova al condannato in espiazione di pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva, disposta per violazione delle relative prescrizioni, sarebbe applicabile anche all'affidamento in prova <> per il proseguimento o l'avvio di un programma di recupero del tossicodipendente o dell'alcooldipendente. Invero, posto che la norma impugnata e' stata dettata, prima che il legislatore configurasse tale particolare ipotesi di affidamento in prova <>, avendo riguardo solo, oltre che al regime di semiliberta', all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale previsto in via generale dall'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, la 'ratio' del divieto sancito dall'art. 67 della legge n. 689 del 1981 risiede nella presunzione legislativa che chi abbia violato le prescrizioni di un regime totalmente o parzialmente extracarcerario, nell'ambito dell'esecuzione della pena sostitutiva, si dimostri inidoneo al trattamento alternativo dell'affidamento in prova <>, che ha un contenuto analogo e suppone l'adesione del soggetto all''iter' di risocializzazione propostogli; nel caso invece dell'affidamento <> di persona tossicodipendente o alcooldipendente, da un lato, la 'ratio' legislativa e' nel senso di una preminenza data dalla norma all'intento di cura dello stato di dipendenza, e, dall'altro, soprattutto, il legislatore ha compiuto un'autonoma valutazione dei limiti di ripetibilita' di questa particolare <>, sancendo il divieto di disporre questa forma di affidamento <> (art. 94, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti; e, gia' prima, art. 47-'bis', comma 7, dell'Ordinamento penitenziario). Pertanto, con questa autonoma valutazione intesa a bilanciare la preminenza dello scopo terapeutico con la constatazione eventuale della inidoneita' della prova a conseguire l'effetto di risocializzazione perseguito, mal di concilia un rigido divieto, quale quello che conseguirebbe all'applicazione della disposizione censurata, di concedere anche una sola volta l'affidamento <>, in conseguenza dell'esito negativo di una <> affatto diversa ed estranea al percorso terapeutico che caratterizza l'istituto in questione. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte