Sentenza 380/1997 (ECLI:IT:COST:1997:380)
Massima numero 23587
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 380/97. AMBIENTE (TUTELA DELL') - MISURE CONTRO L'INQUINAMENTO RIGUARDO AGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - NUOVE NORME DI LEGGE STATALE CIRCA L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI - ATTRIBUZIONE AD ESSE, BENCHE' INCIDENTI SU MATERIE DI COMPETENZA PROPRIA DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, DI IMMEDIATA APPLICABILITA' ANCHE NEI LORO TERRITORI - RILEVATO CONTRASTO (SU RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO) CON IL DIVIETO POSTO IN PROPOSITO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE SUI RAPPORTI TRA LEGISLAZIONE STATALE E LEGISLAZIONE REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE DELLA ADOTTATA PRONUNCIA - PERSISTENTE EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE LIMITATAMENTE ALL'OBBLIGO DELLE PROVINCE AUTONOME DI ADEGUARE LE LORO LEGISLAZIONI IN MATERIA AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE STATALE - DUBBI, LASCIATI PERALTRO IMPREGIUDICATI, CIRCA LA DATA DI DECORRENZA DEI TERMINI PREVISTI PER TALE ADEGUAMENTO E PER L'IMPUGNAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI, QUALORA ALL'ADEGUAMENTO NON SI SIA PROVVEDUTO, DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ASSORBIMENTO DI ALTRA QUESTIONE.

Testo
Gli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (concernente l'utilizzazione delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni agricoli) nelle parti in cui - come inequivocabilmente si desume dall'art. 7, che prevede la semplice facolta', non solo per le Regioni, ma anche per le Province autonome di Trento e Bolzano, espressamente citate, di redigere in materia un piano contenente "ulteriori precisazioni" - viene ad essi attribuita immediata e diretta applicabilita', prevalente sulle preesistenti norme delle legislazioni provinciali, nei territori delle Province medesime, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - come tali non derogabili dalle leggi ordinarie - emanate, riguardo ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Secondo tale articolo, infatti, le leggi statali ordinarie immediatamente applicabili nei territori delle Province autonome sono solo quelle attinenti a materie in cui alle Province e' attribuita delega di funzioni statali o potesta' legislativa integrativa mentre quelle che, come la legge 'de qua', incidono su materie di competenza propria delle Province (quali certamente sono quelle, riguardanti, in tutti i suoi vari aspetti, la tutela ambientale, previste dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, richiamati nel ricorso proposto nel caso dalla Provincia di Trento) comportano solo l'obbligo delle Province di adeguare le proprie legislazioni ai principi, in quelle stabiliti, costituenti limiti delle loro competenze ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. Resta peraltro impregiudicato il problema se, quando - come nel caso di specie - la legge statale venga a perdere, in forza di pronuncia di illegittimita' costituzionale, la diretta applicabilita' conferitale, ma non la piu' limitata efficacia vincolante suddetta, il termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale, e quello successivo (di novanta giorni) per la impugnazione da parte del Governo della legislazione provinciale non adeguata, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge statale ovvero da quella di efficacia della decisione della Corte. Sicuramente, invece, in seguito alla decisione della Corte, non vi e' luogo a pronunciarsi sulle altre censure mosse alle disposizioni della legge impugnata - sul presupposto della loro, ora venuta meno, immediata applicabilita' - circa l'asserita limitazione che da esse deriverebbe, in quanto ridotta a mera competenza integrativa, all'ambito della potesta' legislativa provinciale. - Cfr. S. nn. 38/1992, 40/1992 e 69/1995. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2