Sentenza 382/1997 (ECLI:IT:COST:1997:382)
Massima numero 23642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
27/11/1997; Decisione del
27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 382/97. SERVIZIO MILITARE - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO O DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - PENA MINIMA EDITTALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLUI CHE, AL DI FUORI DEI CASI DI AMMISSIONE AI PREDETTI <>, RIFIUTA, PRIMA DI ASSUMERLO, IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA - IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRA CENSURA.
SENT. 382/97. SERVIZIO MILITARE - RIFIUTO DEL SERVIZIO MILITARE NON ARMATO O DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - PENA MINIMA EDITTALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A COLUI CHE, AL DI FUORI DEI CASI DI AMMISSIONE AI PREDETTI <
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni, in quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo - consistendo il reato, nell'ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, ai quali e' stato ammesso; mentre l'ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art. 1, al di fuori dei casi di ammissione ai predetti <>, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare di leva -, tuttavia, cio' che appare decisivo ai fini del presente giudizio di costituzionalita' e' la stretta connessione tra le due fattispecie e l'identita' di valutazione del legislatore circa la gravita' dei fatti che esse prevedono: identita' di valutazione che si esprimeva originariamente nell'identita' di pene, stabilita l'una con una formula di rinvio all'altra (<>). Ne consegue che il sistema delineato dalle disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che, in relazione comparativa col reato previsto dall'art. 151 c.p.m.p., ha gia' piu' che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel secondo comma dell'art. 8, risulta manifestamente privo di razionalita'. - V. S. n. 422/1993, nella quale si sottolinea che le due ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della legge n. 772 del 1972 sono dotate ciascuna di una propria autonoma ragion d'essere. - Cfr., pure, 'ex plurimis', S. nn. 84/1997, 313/1995 e 341/1994, nelle quali si rileva, tra l'altro, che la valutazione sull'arbitrarieta' delle scelte legislative, nei limiti dell'evidenza, compete alla Corte, senza che cio' comporti invasione nella discrezionalita' del legislatore. red.: G. Leo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (recante: "Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza"), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anziche' in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anziche' in quella di due anni, in quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo - consistendo il reato, nell'ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile, ai quali e' stato ammesso; mentre l'ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art. 1, al di fuori dei casi di ammissione ai predetti <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte