Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria. (Classif. 210001).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. (Precedenti: S. 112/2019; S. 88/2019; S. 68/2012: S. 409/1989; S. 218/1974; S. 136/2020; S. 73/2020; S. 284/2019; S. 40/2019; S. 222/2018; S. 236/2016; S. 341/1994).