Sentenza 383/1997 (ECLI:IT:COST:1997:383)
Massima numero 23669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
27/11/1997; Decisione del
27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
23670
Titolo
SENT. 383/97 A. REATI MILITARI - REATO DI TRUFFA MILITARE - PENE ACCESSORIE - AUTOMATICITA' DELLA RIMOZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA A COLORO CHE RIVESTANO UN GRADO O APPARTENGANO AD UNA CLASSE SUPERIORE ALL'ULTIMA - PREVISIONE ANCHE NEL CASO DI REATI NON PARTICOLARMENTE GRAVI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI QUELLO DI <> - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 383/97 A. REATI MILITARI - REATO DI TRUFFA MILITARE - PENE ACCESSORIE - AUTOMATICITA' DELLA RIMOZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA A COLORO CHE RIVESTANO UN GRADO O APPARTENGANO AD UNA CLASSE SUPERIORE ALL'ULTIMA - PREVISIONE ANCHE NEL CASO DI REATI NON PARTICOLARMENTE GRAVI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI QUELLO DI <
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione consegua automaticamente alla condanna per il reato di truffa militare, in quanto -premesso che <> - mentre nella sede disciplinare e' possibile commisurare la sanzione all'entita' del fatto, nell'applicazione delle pene accessorie non e' dato analogo apprezzamento e, pertanto, ad esse e' estranea la statuizione contenuta nell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, senza che da cio' scaturisca l'incertezza interpretativa alla quale accenna l'ordinanza di rimessione. - Un intervento di tipo additivo - quale quello sollecitato dal giudice 'a quo' -, che modifichi il sistema attuale, <>: cfr. S. n. 490/1989. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono che la pena accessoria della rimozione consegua automaticamente alla condanna per il reato di truffa militare, in quanto -premesso che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte