Sentenza 383/1997 (ECLI:IT:COST:1997:383)
Massima numero 23670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23669


Titolo
SENT. 383/97 B. REATI MILITARI - REATO DI TRUFFA MILITARE - PENE ACCESSORIE - AUTOMATICITA' DELLA RIMOZIONE - APPLICAZIONE LIMITATA A COLORO CHE RIVESTANO UN GRADO O APPARTENGANO AD UNA CLASSE SUPERIORE ALL'ULTIMA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ALTRESI', DEI SOTTUFFICIALI E GRADUATI DI TRUPPA, PRIVATI TEMPORANEAMENTE DEL GRADO DURANTE L'ESPIAZIONE DELLA PENA PRINCIPALE, E GLI UFFICIALI, CHE, PUR SOSPESI DALL'IMPIEGO, MANTENGONO NELL'AMBIENTE CARCERARIO LE ATTRIBUZIONI DEL GRADO - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 29 e 234, terzo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevedono l'automatica applicazione della pena accessoria della rimozione soltanto per i militari che rivestano un grado o appartengano ad una classe superiore all'ultima, nonche' degli artt. 30 e 31 del medesimo codice, nella parte in cui stabiliscono per i sottufficiali e i graduati di truppa un trattamento diverso da quello assicurato agli ufficiali, con riguardo alla privazione temporanea del grado, in quanto il giudice rimettente <>. Relativamente, poi, all'art. 31 (l'art. 30, concernendo la sospensione dall'impiego, e' evocato impropriamente), la questione e' irrilevante, dal momento che la condanna per truffa militare implica, quale pena militare accessoria, non la mera sospensione dal grado, bensi' la rimozione (art. 234, ultimo comma, del codice citato); ed in proposito giova ricordare che, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il grado e' indipendente dall'impiego: si' che solo per gli ufficiali e' possibile disporre la sospensione dall'impiego e non dal grado. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte