Sentenza 387/1997 (ECLI:IT:COST:1997:387)
Massima numero 23706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
27/11/1997; Decisione del
27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 387/97. AGRICOLTURA - REGIONE BASILICATA - PRESTITI A TASSO AGEVOLATO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI - ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL DISPOSTO DELL'ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE DELLA REGIONE BASILICATA 7 SETTEMBRE 1992, N. 16, ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI <> - PRETESA IRRAGIONEVOLE IMPOSIZIONE ALLE PREDETTE ASSOCIAZIONI DELLA DISPONIBILITA' DI IDONEE STRUTTURE NEL TERRITORIO DELLA SUINDICATA REGIONE, OVE DISPONGANO DI ANALOGHE STRUTTURE NEL TERRITORIO DI ALTRE REGIONI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
SENT. 387/97. AGRICOLTURA - REGIONE BASILICATA - PRESTITI A TASSO AGEVOLATO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI - ESTENSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL DISPOSTO DELL'ART. 1, TERZO COMMA, DELLA LEGGE DELLA REGIONE BASILICATA 7 SETTEMBRE 1992, N. 16, ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI <> - PRETESA IRRAGIONEVOLE IMPOSIZIONE ALLE PREDETTE ASSOCIAZIONI DELLA DISPONIBILITA' DI IDONEE STRUTTURE NEL TERRITORIO DELLA SUINDICATA REGIONE, OVE DISPONGANO DI ANALOGHE STRUTTURE NEL TERRITORIO DI ALTRE REGIONI - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, della legge della Regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (recante: <>) - a norma del quale le associazioni interregionali riconosciute sono bensi' ammesse a fruire dell'agevolazione, limitatamente alle quote di pertinenza dei fondi ricadenti nel territorio della Basilicata, ma purche' possiedano anch'esse il requisito, richiesto dalla stessa legge per le associazioni di produttori della Regione, consistente nel disporre in Basilicata di attrezzature idonee a garantire qualita', genuinita' e integrita' organolettiche dei prodotti conferiti o da sottoporre a conservazione, manipolazione, trasformazione o commercializzazione - in quanto, posto che non puo' dirsi irragionevole richiedere, sia per le associazioni di produttori della Regione, sia per le associazioni a composizione interregionale, che le predette idonee strutture siano ubicate nel territorio della Regione che eroga i contributi e che deve, dunque, poter esercitare i necessari controlli; e considerato che nulla vieta ai produttori interessati di aderire ad associazioni regionali, che dispongano delle strutture nel territorio regionale in cui essi stessi operano, o di attivarsi perche' le associazioni interregionali cui aderiscono realizzino le strutture in questione anche nel territorio della medesima Regione; non sussiste nella disciplina denunciata alcuna contraddizione interna ne' alcuna incongruita' o evidente sproporzione rispetto al fine generico di agevolare i produttori agricoli ne', tantomeno, rispetto alla finalita' specifica, perseguita dal legislatore, di assicurare la possibilita' di svolgere controlli sulle strutture di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. red.: G. Leo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, terzo comma, della legge della Regione Basilicata 7 settembre 1992, n. 16 (recante: <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte