Ordinanza 391/1997 (ECLI:IT:COST:1997:391)
Massima numero 23592
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 391/97. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE TRIBUTARIE - ONERE DI VERSAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE CINQUECENTOMILA - PRETESA INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE DI CHI NON AVEVA PRESENTATO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI, PUR ESSENDOVI TENUTO, A CHI NON AVEVA PRESENTATO LA MEDESIMA, IN QUANTO NON VI ERA TENUTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 5, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze tributarie), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte