Sentenza 28/2022 (ECLI:IT:COST:2022:28)
Massima numero 44621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
12/01/2022; Decisione del
12/01/2022
Deposito del 01/02/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Titolo
Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena pecuniaria - Disuguale afflittività - Necessario adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati - Applicazione del principio di uguaglianza. (Classif. 210001).
Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena pecuniaria - Disuguale afflittività - Necessario adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati - Applicazione del principio di uguaglianza. (Classif. 210001).
Testo
Il limite della manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, rispetto all'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene, vale anche per la pena pecuniaria. Mentre, però, la pena detentiva comprime la libertà personale, che è bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana; di talché la pena pecuniaria naturalmente comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l'impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Di qui, la ricerca di rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati. Tale adeguamento delle pene pecuniarie alle diverse condizioni economiche dei condannati deve ritenersi imposto dal principio di eguaglianza "sostanziale" e non solo "formale". (Precedente: S. 131/1979).
Il limite della manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, rispetto all'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene, vale anche per la pena pecuniaria. Mentre, però, la pena detentiva comprime la libertà personale, che è bene primario posseduto da ogni essere vivente, la pena pecuniaria incide sul patrimonio, bene che non inerisce naturalmente alla persona umana; di talché la pena pecuniaria naturalmente comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Dunque, mentre l'impatto di pene detentive di eguale durata può in linea di principio ipotizzarsi come omogeneo per ciascun condannato, così non è per le pene pecuniarie. Di qui, la ricerca di rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle diverse condizioni economiche dei condannati. Tale adeguamento delle pene pecuniarie alle diverse condizioni economiche dei condannati deve ritenersi imposto dal principio di eguaglianza "sostanziale" e non solo "formale". (Precedente: S. 131/1979).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte