Ordinanza 393/1997 (ECLI:IT:COST:1997:393)
Massima numero 23635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
27/11/1997; Decisione del
27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 393/97. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA - RITENUTA INTOLLERABILE ONEROSITA' DEL PREDETTO TRIBUTO PER IL CONTRIBUENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42, SECONDO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, COST. - LIBERA SCELTA DEL CONTRIBUENTE RIGUARDO AL SISTEMA DI CALCOLO CONTESTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 393/97. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INVIM) - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE - LIQUIDAZIONE FORFETTARIA - RITENUTA INTOLLERABILE ONEROSITA' DEL PREDETTO TRIBUTO PER IL CONTRIBUENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 42, SECONDO COMMA, E 53, PRIMO COMMA, COST. - LIBERA SCELTA DEL CONTRIBUENTE RIGUARDO AL SISTEMA DI CALCOLO CONTESTATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la norma impugnata (art. 26, terzo comma, ultima parte, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante: "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), nell'istituire un'INVIM straordinaria, ha consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno, stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta <> - la stessa natura non obbligatoria del sistema di calcolo contestato vale ad escludere i lamentati vizi di legittimita' costituzionale, poiche' l'elevato incremento di valore oggi rilevato dall'ufficio del registro e' conseguente alla modestia di quello denunciato dal contribuente all'atto del precedente pagamento dell'INVIM. - Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte - v., fra le molte, la S. n. 99/1997 -, <>. - <>, a condizione che tali presunzioni si fondino su indici <>: cfr. S. n. 137/1997 e O. n. 586/1987, 'ex plurimis'. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la norma impugnata (art. 26, terzo comma, ultima parte, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, recante: "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983", convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131), nell'istituire un'INVIM straordinaria, ha consentito al contribuente di commisurare forfettariamente l'imposta ad un incremento del 15 per cento del valore iniziale per ogni anno, stabilendo che nelle successive applicazioni dell'imposta <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte