Ordinanza 395/1997 (ECLI:IT:COST:1997:395)
Massima numero 23595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 395/97. CAVE E TORBIERE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE - VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI STABILITE NEL DECRETO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESTRAZIONE DI MATERIALE DA UNA CAVA - FACOLTA' DEL TRASGRESSORE DI PROCEDERE AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA IN MISURA RIDOTTA - ESCLUSIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. NONCHE' DELL'ART. 16 DELLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 - MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE INTERESSATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il provvedimento di rimessione non risulta notificato al Presidente della Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sicche' questi non e' stato messo in condizione di costituirsi nel giudizio. - Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui il giudizio abbia ad oggetto la questione di legittimita' costituzionale di una norma di una legge regionale, la mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Giunta regionale della regione interessata 'ex' art. 23, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, incide sulla rituale instaurazione del contraddittorio e determina la manifesta inammissibilita' della questione: cfr. O. nn. 372/1995 e 202/1983, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  24/11/1981  n. 689  art. 16