Ordinanza 396/1997 (ECLI:IT:COST:1997:396)
Massima numero 23647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 396/97. ASSISTENZA E BENEFICENZA - LAVORATORE CONVIVENTE CON PARENTE O AFFINE HANDICAPPATO - TRASFERIMENTO NELLA SEDE PIU' VICINA AL DOMICILIO - IRREVOCABILITA' DELLO STESSO ANCHE PER SOPRAVVENUTA CESSAZIONE DELLA NECESSITA' DI ASSISTENZA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 35 E 97 COST. - CENSURE ATTINENTI ALLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto le censure mosse dal giudice rimettente <>, sulle quali il giudice puo' esercitare il potere-dovere di interpretazione adeguatrice; ed in quanto il contratto collettivo decentrato, relativo alla mobilita' del personale della scuola, prevede oneri di documentazione per i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento grazie a tale norma, consentendo trasferimenti condizionati al permanere, per un quinquennio, delle condizioni richieste. - Cfr. S. n. 325/1996. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte