Ordinanza 397/1997 (ECLI:IT:COST:1997:397)
Massima numero 23600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 397/97. IMPOSTE IN GENERE - I.R.PE.F. E I.LO.R. - RIMBORSI DI INDEBITO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE - CORRESPONSIONE DI INTERESSI DI MORA - ESCLUSIONE DAL COMPUTO DEL PRIMO E DELL'ULTIMO SEMESTRE - PRETESO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AL CASO DI MOROSITA' DEL CONTRIBUENTE, TENUTO, INVECE, AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA MORA - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per carenza di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), introdotto dall'art. 3, l. 31 maggio 1977, n. 247 (Norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), e modificato dall'art. 11 d.l. 30 dicembre 1979, n. 660 (Misure urgenti in materia tributaria), convertito nella l. 29 febbraio 1980, n. 31, sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte