Ordinanza 398/1997 (ECLI:IT:COST:1997:398)
Massima numero 23639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
27/11/1997; Decisione del
27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 398/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - REGOLARIZZAZIONE - IMPOSSIBILITA' PER I SOGGETTI CHE ABBIANO PERSO LA CAPACITA' PATRIMONIALE O LA RAPPRESENTANZA DELLA PERSONA GIURIDICA INADEMPIENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 398/97. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI - REGOLARIZZAZIONE - IMPOSSIBILITA' PER I SOGGETTI CHE ABBIANO PERSO LA CAPACITA' PATRIMONIALE O LA RAPPRESENTANZA DELLA PERSONA GIURIDICA INADEMPIENTE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - MUTAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' valutino nuovamente la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta situazione normativa. (Nella specie, il d.l. 24 settembre 1996, n. 499, non e' stato convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo comma, Cost.. Successivamente all'emissione dei provvedimenti di rinvio, da una parte, l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del d.l. n. 499 del 1996; dall'altra, la possibilita' di regolarizzare le omissioni contributive, con estinzione dei reati connessi, e' stata riaperta, con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996, dall'art. 1, comma 226, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, fino al termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a condizioni piu' favorevoli quanto all'entita' degli interessi da versare, dall'art. 4 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, fino al termine del 31 maggio 1997). red.: G. Leo
Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, perche' valutino nuovamente la rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta situazione normativa. (Nella specie, il d.l. 24 settembre 1996, n. 499, non e' stato convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo comma, Cost.. Successivamente all'emissione dei provvedimenti di rinvio, da una parte, l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del d.l. n. 499 del 1996; dall'altra, la possibilita' di regolarizzare le omissioni contributive, con estinzione dei reati connessi, e' stata riaperta, con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996, dall'art. 1, comma 226, della l. 23 dicembre 1996, n. 662, fino al termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a condizioni piu' favorevoli quanto all'entita' degli interessi da versare, dall'art. 4 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 1997, n. 140, fino al termine del 31 maggio 1997). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte