Ordinanza 399/1997 (ECLI:IT:COST:1997:399)
Massima numero 23601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 399/97. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - SENTENZA - NON IDENTIFICABILITA', SECONDO LA CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA', CON LA SENTENZA DI CONDANNA - LAMENTATA OMESSA PRONUNCIA DI RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO - PRETESA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE E DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di applicazione della pena, accerti la colpevolezza dell'imputato, ovvero lo dichiari colpevole del reato, ovvero ne pronunci "condanna" alla pena concordata tra le parti, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto questione formulata in termini tali da comportare interventi legislativi non costituzionalmente vincolati e, in quanto tale, rientrante nella sfera di discrezionalita' del legislatore. - S. nn. 313/1990, 92, 116 e 187/1992, 129/1993, 265/1994, 155/1995. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte