Ordinanza 400/1997 (ECLI:IT:COST:1997:400)
Massima numero 23917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  27/11/1997;  Decisione del  27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 400/97. PROCESSO PENALE - ESTINZIONE DEL REATO, IN CASO DI NON COMMISSIONE, DA PARTE DEL CONDANNATO, DI UN DELITTO O DI UNA CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE, NEL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI CINQUE ANNI E DI DUE ANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DURANTE IL DECORSO DI DETTO TERMINE - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DE EGUAGLIANZA ED ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, secondo comma, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di applicazione della pena rimanga sospesa durante il decorso dei termini per l'estinzione del reato previsto dalla medesima disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto il presupposto da cui muove il giudice rimettente dell'analogia della causa di estinzione del reato 'de qua' rispetto alla estinzione conseguente alla sospensione condizionale della pena e' palesemente erroneo, basandosi tale ultimo istituto, sulla presunzione che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati e sull'assenza di precedenti condanne a pena detentiva, disciplina del tutto estranea all'effetto estintivo del reato, che puo' prodursi a seguito dell'applicazione della pena su richiesta e presuppone, salvo il caso di sospensione condizionale, che la pena venga effettivamente eseguita, non verificandosi ex art. 136 disp. att. cod. proc. pen. l'effetto estintivo in caso di sottrazione volontaria all'esecuzione della pena. red.: N. Oliva

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte