Ordinanza 402/1997 (ECLI:IT:COST:1997:402)
Massima numero 23643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
27/11/1997; Decisione del
27/11/1997
Deposito del 11/12/1997; Pubblicazione in G. U. 17/12/1997
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 402/97. EDILIZIA ED URBANISTICA - REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE NEL CASO DI PERCEZIONE DI UN REDDITO DI NATURA IMMOBILIARE CHE SUPERI UNA DETERMINATA SOGLIA - MANCATA CONSIDERAZIONE DEL REDDITO GLOBALE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 117 E 118 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 402/97. EDILIZIA ED URBANISTICA - REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE NEL CASO DI PERCEZIONE DI UN REDDITO DI NATURA IMMOBILIARE CHE SUPERI UNA DETERMINATA SOGLIA - MANCATA CONSIDERAZIONE DEL REDDITO GLOBALE DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 117 E 118 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che inducono il giudice rimettente a ritenere la perdurante rilevanza della questione, nonostante il CIPE abbia dettato, con la deliberazione del 13 marzo 1995, nuovi criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione puo' costituire oggetto di annullamento o di revoca. (Nella specie, il TAR per la Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, e 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 agosto 1978, n. 457 - recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"-, in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), delle legge della medesima regione 5 dicembre 1983, n. 81, sostenendo che le norme censurate, in riferimento ai criteri stabiliti nella deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, contrastano con gli artt. 3, 117 e 118 Cost.). red.: G. Leo
Manifesta inammissibilita' della questione per carenza assoluta di motivazione in ordine alle ragioni che inducono il giudice rimettente a ritenere la perdurante rilevanza della questione, nonostante il CIPE abbia dettato, con la deliberazione del 13 marzo 1995, nuovi criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, innovando parzialmente la disciplina dei relativi requisiti e dei casi nei quali l'assegnazione puo' costituire oggetto di annullamento o di revoca. (Nella specie, il TAR per la Lombardia ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, secondo comma, n. 2, e 22, primo comma, lett. e), della legge della regione Lombardia 5 agosto 1978, n. 457 - recante "Norme per l'edilizia residenziale pubblica"-, in relazione all'art. 2, primo comma, lett. d), delle legge della medesima regione 5 dicembre 1983, n. 81, sostenendo che le norme censurate, in riferimento ai criteri stabiliti nella deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, contrastano con gli artt. 3, 117 e 118 Cost.). red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte