Sentenza 403/1997 (ECLI:IT:COST:1997:403)
Massima numero 23603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  10/12/1997;  Decisione del  10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:  23602


Titolo
SENT. 403/97 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - ISTANZA DI PERMESSO PREMIO - NON CONCEDIBILITA' A DETENUTO IMPUTATO PER DELITTO DOLOSO COMMESSO NEI DUE ANNI DI ESPIAZIONE DELLA PENA (O DI ALTRA MISURA RESTRITTIVA) PRECEDENTI LA COMMISSIONE DEL FATTO - LAMENTATA APPLICABILITA' DEL DIVIETO NEI CONFRONTI DEI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO SOTTOPOSTI A MISURE PENALI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA TUTELA DEI MINORI - INFONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, l. n. 354 del 1975 (divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito ad una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della liberta' personale), in quanto la preclusione, per due anni, alla concessione di permessi premio non attiene all'accertamento del nuovo reato commesso durante l'esecuzione della pena o di una misura restrittiva della liberta', e dunque non compromette in alcun modo il diritto di difesa relativamente a tale nuovo fatto di reato (v. Massima A). - S. n. 296/97. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte