Sentenza 404/1997 (ECLI:IT:COST:1997:404)
Massima numero 23609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  10/12/1997;  Decisione del  10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 404/97. EDILIZIA E URBANISTICA - REGIONE LOMBARDIA - APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI - PREVISIONE DI UN TERMINE DI DECADENZA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI - OBBLIGO DI COMUNICARE AL COMUNE, ENTRO LO STESSO TERMINE, LA RICHIESTA DI MODIFICAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 97 E 117 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 9, 97 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi quarto e quinto, della legge della Regione Lombardia 12 marzo 1984, n. 14, recante: "Norme per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi", <>, in quanto -premesso che la pianificazione urbanistica di secondo grado, cioe' quella attuativa (di iniziativa pubblica o privata) di piani regolatori generali o di strumenti di programmazione urbanistica primaria e' ormai configurata come procedura subordinata e quindi dipendente dalla pianificazione primaria, come tale lasciata non solo alla determinazione propositiva del Comune, ma rientrante, nella maggior parte dei casi, anche nella sfera decisionale esclusiva di approvazione dello stesso Comune- l'istituto del silenzio-assenso non e' per sua natura incompatibile con le procedure di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione attuativa e secondaria e, percio', con quelle dei piani di recupero, i quali hanno, appunto, la caratteristica di strumenti secondari che devono rispettare le previsione della pianificazione generale o di coordinamento e non possono avere valore di variante alla stessa. Allo stesso modo non e' escluso che il legislatore statale (con norme di principio) e quello regionale (con normativa di dettaglio) possano fissare, nell'ambito dell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, termini di decadenza per gli interventi di controllo o di verifica attribuiti alla Regione nei casi previsti, con la conseguenza che il decorso del tempo in mancanza di intervento regionale puo' consentire al Comune di completare l''iter' di approvazione del piano attuativo. - V., tra le altre, S. nn. 262/1997 e 169/1994, nelle quali si sottolinea che, <>. La Corte <>; cfr. S. nn. 26/1996 e 302/1988, 'ex multis'. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 9

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte