Ordinanza 408/1997 (ECLI:IT:COST:1997:408)
Massima numero 23610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  10/12/1997;  Decisione del  10/12/1997
Deposito del 17/12/1997; Pubblicazione in G. U. 24/12/1997
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 408/97. PENA - IMPIEGO DI MINORI NELL'ACCATTONAGGIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI UNA PENA MINIMA EDITTALE DI MESI TRE DI ARRESTO - LAMENTATA ECCESSIVA AFFLITTIVITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI ANALOGHE - LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - QUESTIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 671, primo e secondo comma, cod. pen. (impiego di minori nell'accattonaggio), nella parte in cui prevede in tre mesi d'arresto il minimo della pena, sollevata per contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Infatti, e' evidente che non puo' proporsi come idoneo termine di paragone il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 726 cod. pen. (atti contrari alla pubblica decenza) ponendosi tale norma a salvaguardia di beni giuridici diversi da quelli protetti dalla censurata ipotesi di mendicita invasiva. red.: A. Agro'

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte