Sentenza 28/2022 (ECLI:IT:COST:2022:28)
Massima numero 44623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  12/01/2022;  Decisione del  12/01/2022
Deposito del 01/02/2022; Pubblicazione in G. U. 02/02/2022
Massime associate alla pronuncia:  44614  44616  44618  44619  44620  44621  44622


Titolo
Reati e pene - Pene sostitutive - Pene detentive brevi di durata sino a sei mesi - Tasso giornaliero di sostituzione in pena pecuniaria - Limite minimo fissato, mediante rinvio, alla cifra attuale di 250 euro anziché a quella di 75 euro, fermo restando il limite massimo giornaliero - Violazione dei principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua - Opportunità che il legislatore individui soluzioni diverse e più adeguate e che restituisca effettività alla pena pecuniaria. (Classif. 210047).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., l'art. 53, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui prevede che «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 c.p. e non può superare di dieci volte tale ammontare», anziché «[i]l valore giornaliero non può essere inferiore a 75 euro e non può superare di dieci volte la somma indicata dall'art. 135 c.p.». Rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 15 del 2020, la Corte costituzionale non può che ricorrere alla soluzione di sostituire il minimo di 250 euro, previsto dall'art. 135 cod. pen., con quello di 75 euro per ogni giorno di pena detentiva sostituita, stabilito dall'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione al decreto penale di condanna, fermo restando il limite massimo giornaliero. La semplice ablazione della disposizione censurata renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando la funzionalità di uno strumento importante per contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e determinando un insostenibile vuoto di tutela. Si rende, perciò, necessario reperire nel sistema soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva. Resta ferma la possibilità che, nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 17, lett. l), della legge n. 134 del 2021, vengano individuate soluzioni diverse, e in ipotesi ancor più adeguate, a garantire la piena conformità della disciplina della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai principi costituzionali e, più in generale, la stringente opportunità che il legislatore intervenga a restituire effettività alla pena pecuniaria, anche attraverso una revisione degli attuali meccanismi di esecuzione forzata e di conversione in pene limitative della libertà personale. (Precedenti: S. 185/2021 - mass. 44237 e 44238; S. 15/2020 - mass. 42460; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 179/2017 - mass. 41197).

Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 53  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte